CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1.     VALIDITA’

  1. Le seguenti Condizioni Generali di Vendita regolamentano il rapporto di vendita di prodotti (in specie macchinari) e servizi (in specie montaggio, revamping e collaudo) tra CGS Automazione srl, di seguito Ditta Venditrice, e il Cliente, di seguito Acquirente.
  2. Le presenti Condizioni Generali di Vendita, unitamente alle specifiche tecniche del prodotto, all’accettazione scritta (”Conferma d’ordine”) della Ditta Venditrice ed al contratto di vendita costituiscono apparato contrattuale che regola i rapporti di fornitura tra la Ditta Venditrice e l’Acquirente.
  • L’eventuale sopravvenuta inapplicabilità totale o parziale di una qualsiasi clausola delle presenti Condizioni Generali, lascia impregiudicata la validità delle altre clausole.
  1. Ogni accordo differente o che va in deroga alle presenti Condizioni Generali di Vendita dovrà essere formalizzato per iscritto e concordato tra le parti.

 

2.     RISOLUZIONE O RINUNCIA DA CONTRATTO

  1. La Ditta Venditrice avrà facoltà di sospendere e/o di risolvere il Contratto con effetto immediato, a sua inoppugnabile scelta, tramite semplice comunicazione scritta all’acquirente in caso che l’Acquirente non adempia regolarmente al pagamento del prezzo e/o dell’acconto/ anticipo/caparra), oppure che l’Acquirente sia sottoposto a procedura giudiziale di insolvenza, ovvero mutino sostanzialmente le sue condizioni patrimoniali in modo da mettere in pericolo il conseguimento della controprestazione (es. protesti di assegni o cambiali, insoluti Ri.Ba. , carenza di fondi disponibili su conto corrente, decreti ingiuntivi, pignoramenti e similari).

 

3.     TERMINI DI CONSEGNA

  1. I termini di consegna sono dati solo a titolo indicativo, in particolare, la Ditta Venditrice è esonerata dall’obbligo di consegna se per causa di forza maggiore o di altri eventi viene impedita la produzione o la fornitura, come per esempio a causa di mancanza/non reperibilità delle materie prime, difficoltà di importazione, scioperi, guerre, insurrezioni, eventi naturali eccezionali. Di conseguenza, la Ditta Venditrice accetta ogni ordinazione senza impegno della effettiva consegna e senza alcuna responsabilità per essa.
  2. In assenza di specifiche istruzioni da parte dell’Acquirente, la Ditta Venditrice ha il diritto di determinare la modalità e i mezzi di spedizione, pur restandone l’onere e la cura del trasporto del macchinario presso la propria sede a carico dell’Acquirente.
  • Se il carico o il trasporto del macchinario è ritardato per motivi dipendenti dall’Acquirente, la Ditta Venditrice è autorizzata a conservare il macchinario a sua discrezione, riservandosi il diritto di addebito delle spese di stoccaggio e fatturare comunque il macchinario consegnato. Lo stesso vale per i macchinari che sono stato segnalati a mezzo e-mail all’Acquirente come “pronti per la spedizione” e la cui conseguente attività volta alla consegna non è stata posta in essere dall’Acquirente entro i successivi quattro giorni.

 

4.     COLLAUDO

Una volta che il bene o il servizio sarà stato consegnato presso la sede dell’Acquirente, sarà provveduto al montaggio dello stesso al cui termine il montatore o l’ispettore compilerà e consegnerà all’Acquirente, in copia, un “rapporto di fine montaggio”. Tale rapporto, se sottoscritto dall’Acquirente, varrà come immediato benestare al collaudo stesso e significherà che il bene o il servizio sono stati completati in ogni sua parte, perfettamente funzionante nel complesso e, come tale, riconosciuta ed accettata dall’Acquirente. Il rapporto di fine montaggio varrà ugualmente come benestare al collaudo, anche se non sottoscritto dall’Acquirente, se non contestato con lettera raccomandata A.R. o PEC alla Ditta Venditrice entro 15 giorni dalla stessa data di redazione.

 

5.     GARANZIA

  1. La Ditta Venditrice garantisce che il bene o servizio e, in caso di sostituzioni parziali, le parti di ricambio saranno di buona qualità, immuni da vizi e da difetti di lavorazione e manodopera e garantisce inoltre il buon funzionamento delle macchine stesse, nei limiti derivanti dalla loro concezione costruttiva. La Ditta Venditrice non assume garanzia alcuna per i materiali non di sua produzione. La garanzia sarà di 12 mesi decorrenti dalla data di fine montaggio o, in ogni caso, dal 30° (trentesimo) giorno dalla data di arrivo a destino delle macchine, quale evento si verifichi prima. Per le parti di ricambio la garanzia decorre dal ricevimento dei beni. Il termine di garanzia non verrà prorogato per effetto di eventuali riparazioni o sostituzioni durante il corso della garanzia, né in caso di minori turni giornalieri di lavoro. Al momento del ricevimento dei beni, l’Acquirente sarà tenuto a verificarne immediatamente lo stato e eventuali vizi e difetti palesi dovranno essere, a pena di decadenza, denunciati alla Ditta Venditrice dall’Acquirente a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC entro 8 giorni dal ricevimento dei beni. I vizi occulti devono essere denunciati al Fornitore con i medesimi mezzi entro 8 giorni dalla scoperta.
  2. La garanzia si limiterà alla riparazione od alla sostituzione delle parti riconosciute difettose, dei difetti di fusione, delle parti soggette a normale usura, nonché dei guasti causati da sovraccarichi, imperizia nell’uso, negligenza, inosservanza delle istruzioni di utilizzo e manutenzione date dalla Ditta Venditrice o dai suoi montatori e tecnici e/o contenute nel manuale di manutenzione ed uso.
  • L’Acquirente decadrà dalla garanzia: a) se non farà effettuare dalla Ditta Venditrice il montaggio delle macchine; b) se non eseguirà a regola d’arte le operazioni di sua spettanza; c) se eseguirà e/o farà eseguire da terzi, senza preventiva autorizzazione scritta della Ditta Venditrice, riparazioni, sostituzioni, modifiche od altri interventi durante il periodo di garanzia; d) se non rispetterà le prescrizioni fornite dalla Ditta Venditrice e/o contenute nel Manuale d’uso e manutenzione circa il corretto uso, la regolare manutenzione delle macchine e/o i periodici controlli; e) se non effettuerà i pagamenti entro i termini convenuti.

 

6.     DIRITTI DI PROPRIETA’ – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

  1. Ogni diritto di proprietà industriale od intellettuale relativo ai Prodotti e Servizi venduti rimarrà di esclusiva titolarità della Ditta Venditrice indipendentemente da eventuali reclami in essere e fino a loro risoluzione e non possono essere usati oppure ceduti a terzi senza l’autorizzazione scritta della
  2. Progetti, disegni, istruzioni di montaggio, cliché, ecc. sono di proprietà esclusiva della Ditta Venditrice indipendentemente dalla partecipazione dell’Acquirente ai costi di produzione o eventuali reclami sui disegni di copyright che l’Acquirente potrebbe
  • L’Acquirente è tenuto a mantenere riservate tutte le informazioni e documenti di carattere tecnico ricevute dalla Ditta Venditrice e comunque apprese in esecuzione del Contratto. Tale obbligo rimarrà in obbligo all’Acquirente per la durata di tre anni a far data dall’ultima consegna all’Acquirente.

 

7.     PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

  1. La Ditta Venditrice applica i prezzi validi al momento della consegna del macchinario venduto. Fatto salvo accordi specifici, i prezzi sono sempre espressi in Euro e la consegna (nel luogo indicato, secondo INCOTERMS 2010) senza assicurazione, compreso il normale imballaggio e compresa l’eventuale tassa di vendita applicabile il giorno della
  2. I prezzi indicati si intendono comprensivi di trasporto del macchinario fino alla sede dell’Acquirente.
  • Il pagamento del prezzo dei Prodotti e Servizi dovrà essere corrisposto dall’Acquirente sul conto corrente bancario di volta in volta indicato dal Venditore, entro i termini previsti dalla fattura o dalla conferma d’ordine, a mezzo legittimi strumenti di pagamento e senza detrazioni presso la sede della Ditta Venditrice.
  1. Modalità o termini di pagamento diversi, comunque legittimi, devono apparire sulla fattura e/o sulla conferma d’ordine per avere validità.
  2. Pagamenti effettuati con altre modalità oppure a persone sprovviste di apposita delega scritta all’incasso, non esonerano da responsabilità l’Acquirente, che deve pertanto prendere sempre visione della procura di incasso. Ogni sconto di pagamento decade se lo stesso non avviene nei termini pattuiti; è ammessa una tolleranza di 5 giorni. Il tasso di interesse pattuito nelle presenti condizioni di vendita per pagamenti dilazionati viene adeguato senza alcuna comunicazione all’eventuale aumento del tasso per i depositi interbancari
  3. Trascorsi otto giorni dalla data di scadenza, è facoltà della Ditta Venditrice emettere tratta a
  • Sui pagamenti ritardati, decorreranno da giorno della scadenza gli interessi moratori al tasso tempo per tempo previsto dal DLGS 9 novembre 2012, n. 192.
  • Le somme eventualmente collocate a tale riguardo vengono addebitate con una fattura, il cui importo è immediatamente esigibile anche se per le forniture di macchinari è stato pattuito un termine di pagamento più
  1. Qualora sia stato pattuito un pagamento rateale, il ritardo di pagamento, anche di una sola rata, fa decadere il diritto all’eventuale sconto o agevolazione e rende immediatamente esigibile l’intera somma
  2. In caso di modificazione della situazione patrimoniale o finanziaria dell’Acquirente, la Ditta Venditrice si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere le forniture in atto o di esigere adeguate
  3. Gli effetti bancari e le tratte autorizzate emesse dall’Acquirente sono da considerare come un semplice pagamento rateale e non possono mai costituire una novazione. I pagamenti non possono per alcun motivo essere sospesi. Qualora esistano dei reclami è da applicare la clausola del ”solve et repete” espressamente accettata dall’Acquirente. Qualora l’Acquirente non paghi una o più rate, oppure non adempia anche soltanto parzialmente agli obblighi accettati, la Ditta Venditrice è autorizzata:

ad esigere immediatamente il corrispettivo totale del macchinario e/o servizio venduto e il macchinario diventerà proprietà dell’acquirente .

8.     DIRITTO DI DOMINIO – MANCATO PAGAMENTO

  1. Il bene o servizio viene ceduto con espresso patto di riservato dominio a favore della Ditta Venditrice (art. 1523 – 1526 c.c.). Il bene o servizio venduto rimane pertanto di proprietà della Ditta Venditrice fino al pagamento completo del prezzo pattuito e delle spese accessorie.
  2. La Ditta Venditrice potrà iscrivere il bene o servizio venduto negli appositi registri presso il competente Tribunale a spese della ditta Venditrice. Le parti contraenti concordano che il mancato pagamento oppure il ritardo anche di una sola rata, il pignoramento o il sequestro del macchinario in luogo diverso da quello di consegna dello stesso, nonché l’inosservanza anche soltanto parziale degli accordi presi in questa sede, vengono considerati come ”fatti importanti” ai sensi dell’art. 1455 c.c.
  • Nel caso di inadempimento alle condizioni contrattuali da parte dell’Acquirente, la Ditta Venditrice può rescindere il contratto restituendo quanto incassato salvo il risarcimento del danno subito.
  1. Prima di un eventuale sequestro o pignoramento, l’Acquirente ha l’obbligo di informare l’ufficiale giudiziario sul fatto che esiste un riservato dominio, pattuito in questa sede nonché di informare entro 24 ore la Ditta Venditrice di questi fatti. Non è consentito all’Acquirente di trasferire altrove il macchinario.

 

9.     QUALITA’ DEL PRODOTTO E TOLLERANZE

  1. Indicazioni sui parametri prestazionali e qualitativi dei macchinari offerti, sono misurati con metodologia DIN o ASTM o ISO applicabile (fatto salvo metodiche differenti concordate) con relative approssimazioni, pertanto, se il macchinario fornito non corrisponde esattamente alle indicazioni, ma risulta entro le tolleranze, è esclusa in ogni caso una responsabilità della Ditta Venditrice.
  2. La quantità confermata dalla Ditta Venditrice si intende sempre con una tolleranza del 10% in più o in meno, derivante dalle caratteristiche dei materiali utilizzati.
  • In caso di picchi produttivi o per cause di forza maggiore, la Ditta Venditrice esercita il diritto di affidare parte delle lavorazioni a ditte esterne specializzate, preventivamente selezionate e gestite secondo i sistemi di qualità e autocontrollo igienico sanitari ed etici della Ditta Venditrice.

 

10.  CONTROVERSIE – LEGGE APPLICABILE

  1. I diritti legali di ricorso da parte dell’Acquirente contro la Ditta Venditrice esistono solo in caso in cui sussistano accordi scritti in vigenza tra l’Acquirente e il Cliente del medesimo che vanno oltre le rivendicazioni legali relative a difetti materiali.
  2. Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia è FIRENZE e il diritto esclusivamente applicabile è quello italiano ad esclusione di quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite datata 11.04.1980 sui contratti per la vendita internazionale di macchinari.

Timbro e Firma Venditrice

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Timbro e Firma Acquirente

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